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In ogni capoluogo di regione, nella quale almeno un Comune risulti interessato alla presente legge, e' istituito presso l'ufficio del medico provinciale un Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, cosi' composto: dal presidente della regione, ove questa sia gia' costituita, o in mancanza, dal presidente della Amministrazione provinciale del capoluogo di regione, che la presiede; dall'assessore alla sanita' della regione ove questa sia costituita, o, in mancanza, dall'assessore alla sanita' della Provincia capoluogo della regione che presiede in caso di assenza del presidente; dal medico provinciale del capoluogo della regione; dall'ufficiale sanitario del capoluogo della regione; dal provveditore regionale alle opere pubbliche; dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile; dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi del capoluogo della regione; da un esperto meteorologo; dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione; dal direttore della locale sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; dal capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro; da un rappresentante delle Province della regione; da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia; dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione, e da un suo esperto. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'. Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, puo' avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e puo' sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate. Dovra' sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle Province e dei Comuni di volta in volta interessati. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanita', dura in carica tre anni. Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
4Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006
