I capi delle circoscrizioni doganali, al fine di consentire la semplificazione delle gestioni contabili relative alle indennita' dovute dagli operatori abituali per le prestazioni straordinarie ad essi rese dal personale doganale e dai militari della guardia di finanza, possono autorizzare gli operatori stessi a corrispondere dette indennita' in misura fissa mensile. Tale misura mensile, valida per un periodo di sei mesi, e' determinata in base alle tariffe orarie previste dal decreto ministeriale 29 luglio 1971 - richiamato dall'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734 - con riferimento alle prestazioni straordinarie mediamente rese nel corso del semestre precedente, tenuto conto del numero, della specie e della durata delle operazioni doganali richieste da ciascun operatore. Le autorizzazioni a corrispondere le indennita' in misura fissa mensile rilasciate in base alla precedente disciplina cessano di avere effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 22 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-08-04;389~art4 · fonte su Normattiva