Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di trenta milioni di lire. La somma di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1954-55. Alla copertura dell'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fa fronte con riduzioni dello stanziamento del capitolo 35 del suindicato stato di previsione. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;387~art6 · fonte del testo