Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, le concessioni speciali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 e che siano legittimate da licenza in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge dovranno far pervenire regolare domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni da quello dell'entrata in vigore della legge stessa.

Testo vigente dal 18 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;387~art5 · fonte del testo