Contro gli atti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo che respingono o accolgono parzialmente le richieste dei lavoratori, o loro aventi causa, rivolte ad ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi lavorativi di cui al precedente articolo 1, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, al consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, che decide, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 3, entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso.

Testo vigente dal 4 novembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-20;669~art2 · fonte su Normattiva