Art. 13 — Ricorso amministrativo
Contro i provvedimenti dell'ente, gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione. La conseguente decisione amministrativa e' pronunciata dal consiglio di amministrazione entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso. L'espletamento del ricorso amministrativo e' condizione per adire le vie giurisdizionali. Il ricorso ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
