Nei territori dei comuni dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, che saranno determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1940, i canoni di affitto anche se relativi a contratti stipulati per un solo anno, riferiti all'annata agraria 1954-55 per la parte convenuta in olive, in olio di oliva o con riferimento ai loro prezzi, sono ridotti di una percentuale dal 20 al 30 per cento, determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agricola sulla base dell'incidenza nella produzione olearia delle particolari avversita' atmosferiche e delle straordinarie infestazioni parassitarie. La riduzione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti di utilizzazione stagionale delle olive, stipulati con coltivatori diretti prima del 31 agosto 1955, relativi alla medesima campagna olivicola. E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista, dagli articoli 1635, 1636 del Codice civile.

Testo vigente dal 14 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;497~art1 · fonte del testo