I canoni di affitto dei terreni adibiti a pascolo, a semina di cereali od olivetati, e dei terreni concessi ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridotti del 30 per cento per l'annata agraria 1954-1955 nei Comuni della Sardegna che saranno, per ciascuna Provincia, determinati dal prefetto, sentito il capo dell'Ispettorato provinciale agrario, in relazione ai danni arrecati dalla siccita'. Entro un anno dall'entrata in vigore della presenta legge, l'affittuario potra' ripetere la differenza fra l'ammontare corrisposto a titolo di canone e quello dovuto ai sensi del comma precedente.

Testo vigente dal 30 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-12-23;1309~art2 · fonte del testo