Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i privati datori di lavoro tenuti all'assunzione dei mutilati ed invalidi civili debbono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio una dichiarazione dalla quale risulti:

  • 1)il numero complessivo del personale dipendente, diviso per stabilimento, per sesso e per categoria, professionale e distinto tra personale gia' in forza all'inizio del semestre considerato e personale assunto nel corso del semestre in questione;
  • 2)il numero, le generalita', la qualifica professionale e la data di assunzione dei mutilati ed invalidi civili occupati. I privati datori di lavoro che svolgano la propria attivita' in piu' province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma precedente distintamente della massima occupazione e, complessivamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 12 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1539~art8 · fonte su Normattiva