I privati datori di lavoro che non presentino in termini le denuncie previste dal secondo comma dell'articolo 2 e dal precedente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000. Gli inadempienti all'obbligo di occupare mutilati ed invalidi civili sono puniti con un'ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti minorati e non coperto. Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale mutilato o invalido civile, ai sensi della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 1500 q lire a lire 3000, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato. Le ammende previste dal presente articolo nonche' le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di cui al terzo comma del precedente articolo 4 oppure, in mancanza, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 261.

Testo vigente dal 12 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1539~art9 · fonte su Normattiva