Art. 11 — Copertura finanziaria
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 4.300 milioni per l'anno 1991, di lire 2.200 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1993. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13; quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 1992 e a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da assegnare ad appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta congiunta dei Ministri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
