L'aliquota di alloggi riservata alla categoria dei profughi dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' stabilita in misura non inferiore al 20 per cento. I contratti di locazione di immobili urbani per uso abitazione stipulati dai profughi possono avere durata inferiore a quella prevista dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-15;344~art4 · fonte su Normattiva