Art. 4 — Alloggio
L'aliquota di alloggi riservata alla categoria dei profughi dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' stabilita in misura non inferiore al 20 per cento. I contratti di locazione di immobili urbani per uso abitazione stipulati dai profughi possono avere durata inferiore a quella prevista dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
