Art. 5 — Reinserimento lavorativo dei profughi
I profughi possono essere assunti da enti pubblici economici, da imprese e loro consorzi e dai datori di lavoro iscritti agli albi professionali con contratti di formazione e lavoro, in deroga ai limiti di eta' e per la durata di trentasei mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni che regolano il collocamento obbligatorio dei profughi e la riserva prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
