Ai servizi di convitto annessi alla Scuola normale superiore di Pisa si provvede mediante operai permanenti il cui organico e' stabilito dall'annessa tabella C, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro. Agli operai permanenti si applicano le disposizioni della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Testo vigente dal 31 agosto 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-07-24;756~art5 · fonte del testo