Il direttore amministrativo dell'Universita' di Pisa esercita le funzioni di segretario della Scuola. Al personale assistente, di segreteria, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria. Agli insegnamenti di cui all'articolo 2, si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola.

Testo vigente dal 25 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-07;117~art9 · fonte su Normattiva