[1]La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta ali Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 novembre 1965
[4]SARAGAT
[5]MORO - DELLE FAVE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo vigente dal 25 novembre 1965
