[1]La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta ali Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 15 novembre 1965

[4]SARAGAT

[5]MORO - DELLE FAVE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo vigente dal 25 novembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-15;1288~art15 · fonte su Normattiva