Art. 16 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237
[1]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 luglio 1965
[2]SARAGAT
[3]MORO - DELLE FAVE - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo vigente dal 12 aprile 1968
