[1]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 luglio 1965

[2]SARAGAT

[3]MORO - DELLE FAVE - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo vigente dal 12 aprile 1968

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1965 al 12 aprile 1968. 60 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

tolto: a) con un contributo personale annuo da corrispondersi alla Cassa dagli iscritti all'assistenza sanitaria: detto contributo - stabilito per la, prima convenzione in lire 20.000 annue e potra' essere modificato dal Comitato dei delegati con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia;

tolto: b) con il concorso finanziario della Cassa.La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art16 · fonte del testo