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Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile. La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 15 settembre 1957
