Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneita' all'insegnamento dei mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma. Spetta alla Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese:

  • a)l'elenco dei mestieri per cui e' ammessa l'iscrizione nei registri;
  • b)le modalita' per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneita' delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente;
  • c)le modalita' necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art58 · fonte del testo