L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla selezione e all'avviamento, tenendo presenti criteri razionali di orientamento professionale. Gli istituti, gli enti e le associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art49 · fonte del testo