Le disponibilita' del fondo, di cui all'art. 62, dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la meta', nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalita' previste dal presente titolo.
Testo vigente dal 1 giugno 1949
Le disponibilita' del fondo, di cui all'art. 62, dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la meta', nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalita' previste dal presente titolo.
Testo vigente dal 1 giugno 1949
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art64 · fonte del testo