Art. 109

[1]della dotazione del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale

[2]Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' del "Fondo" costituito dall'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' riservata annualmente ai territori di cui all'art. 1. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, e' destinata alla concessione dei contributi di cui all'art. 69 del presente Testo Unico; l'importo relativo sara' versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del Ministro del Tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'art. 24.(1) Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1. La predetta percentuale potra' essere modificata dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 13 della legge stessa.(2)

[3](1) Art. 3, c. 4°, L. n. 675/1977

[4](2) Idem, art. 3, c. 5°

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art109 · fonte su Normattiva