Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al "Fondo-lire" le somme occorrenti per fronteggiare gli oneri previsti ai titoli III e IV e per quelli previsti al titolo II provvedendo con le entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni al bilancio dell'entrata.
Testo vigente dal 1 giugno 1949
