Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al "Fondo-lire" le somme occorrenti per fronteggiare gli oneri previsti ai titoli III e IV e per quelli previsti al titolo II provvedendo con le entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni al bilancio dell'entrata.

Testo vigente dal 1 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art66 · fonte del testo