L'art. 63 della legge suddetta e' sostituito dal seguente: "Sul fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede:

  • a)al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge;
  • b)al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge;
  • c)ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'art. 57;
  • d)all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;
  • e)alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'art. 3".

Testo vigente dal 30 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;456~art3 · fonte del testo