Art. 31
[1]Autobus adibiti ai servizi di linea postali e non postali
[2]Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 13.
[3]Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il pagamento della tassa di circolazione in misura proporzionale fra la percorrenza annuale complessiva di detti autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva