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[1]L'avanzamento nel ruolo stesso ha luogo ad anzianita' senza speciali esami od esperimenti.
[2]I capitani sono pero' assoggettati ai giudizi e alle classifiche di cui agli articoli 42, 43 e 44 della legge 11 marzo 1926, n. 398.
Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
