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[1]I capitani giudicati idonei in tali giudizi e classifiche concorrono ad occupare i posti vacanti nel ruolo M, secondo le modalita' fissate dall'art. 10, e sono promossi sotto l'osservanza del disposto dell'art. 11 della presente legge.

[2]I capitani che riportano un punto definitivo inferiore ai quattordici ventesimi sono dichiarati «non idonei». Essi sono ripresi in esame in sede di formazione del quadro normale, per l'anno successivo, ove non siano incorsi nella esclusione definitiva.

[3]Se sono giudicati non idonei anche il secondo anno, seguono le sorti stabilite dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, per i capitani che anche il secondo anno non sono ammessi agli esperimenti.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art9 · fonte del testo