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Le cartelle fondiarie possono essere accettate per cauzione dalle Amministrazioni dello Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, dalle Casse di risparmio, dai Monti di pieta', per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente, se al momento in cui la cauzione e' prestata il loro corso non e' piu' basso.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art18 · fonte del testo

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