Art. 1 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
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Al fine di completare il risanamento dei rioni "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, e' autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di trasferimento, delle opere e delle costruzioni indicate dagli articoli 5, lettera a) e 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, nonche' per le relative espropriazioni e per gli altri interventi previsti dalla presente legge. L'importo suindicato e' stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 40 milioni nell'anno 1965, di lire 709 milioni nel 1966, di lire 1.560 milioni nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1971, N. 1043)). Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene stabilito il riparto delle somme annuali tra i singoli interventi. Per il completamento delle opere gia' intraprese in applicazione delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi" e' autorizzata, altresi', la spesa di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1965 e di lire 100 milioni nell'anno 1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1971 al 16 dicembre 2010
