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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 140 milioni nell'anno 1965, in lire 800 milioni nell'anno 1966 ed in lire 1.560 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti nei capitoli 2192, 5381 e 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni, rispettivamente 1965, 1966 e 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 29 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
