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All'articolo 10 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e' aggiunto il seguente comma: "Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi".
Testo in vigore dal 29 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
