I lavori sono eseguiti a cura del Consorzio suddetto con l'osservanza delle disposizioni che regolano i lavori di conto dello Stato. Gli appalti sono effettuati d'intesa con l'Amministrazione dei lavori pubblici. I pagamenti sono effettuati dall'Amministrazione dei lavori pubblici in base a stati di avanzamento compilati dal Consorzio e confermati dall'Ufficio del genio civile di Modena. Il collaudo e' eseguito da una commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'.

Testo vigente dal 21 febbraio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-02-17;54~art2 · fonte del testo