Le opere verranno eseguite a cura del Consorzio suddetto con l'osservanza delle disposizioni che regolano i lavori per conto dello Stato. Gli appalti verranno effettuati dal Consorzio d'intesa con l'Amministrazione dei lavori pubblici. I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione dei lavori pubblici in base a stati di avanzamento compilati dal Consorzio e confermati dall'ispettore superiore addetto al Provveditorato regionale alle opere pubbliche. I collaudi verranno eseguiti da uno o piu' ispettori superiori delegati dal Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 18 giugno 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-05-17;620~art2 · fonte del testo