Ai fini del precedente art. 1, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo e 200 milioni. La spesa di cui al primo comma del presente articolo, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di: lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52; lire 200 milioni nell'esercizio 1952-53; lire 200 milioni nell'esercizio 1953-54; lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55; lire 200 milioni nell'esercizio 1955-56; lire 200 milioni nell'esercizio 1956-57; lire 100 milioni nell'esercizio 1957-58. Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente art. 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio e' autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a: lire 300 milioni nell'esercizio 1951-52; lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53; lire 300 milioni nell'esercizio 1953-54; lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55; ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonche' Consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici. Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra, saranno a carico del Consorzio. Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1951-52 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;620~art3 · fonte del testo