Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente articolo 2 la GEPI S.p.a.:

  • a)prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184;
  • b)effettua i nuovi interventi previsti dall'articolo 5, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonche' nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI previsti dal successivo articolo 29, per gli anni 1978 e 1979, e' riservato per gli interventi di cui alla precedente lettera b) non ancora decisi al momento dell'approvazione della presente legge. La GEPI S.p.a. comunica preventivamente al CIPI le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 7 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-12;675~art15 · fonte su Normattiva