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((1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le societa' finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle societa' e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n 59)) Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 14, possono costituire societa' finanziarie che abbiano i requisiti indicati al comma 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle societa' finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette societa' finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una societa' di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.
Testo in vigore dal 20 luglio 1993 al 4 aprile 2001
