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Le quote di partecipazione assunte dalle societa' finanziarie nelle singole cooperative mediante il contributo di cui all'articolo 17 non sono cedibili nel corso del primo triennio. Trascorso detto periodo i soci delle cooperative hanno diritto al riscatto pro quota della partecipazione di cui al precedente comma. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto i criteri di determinazione del valore delle quote e le procedure di rimborso. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle societa' finanziarie le quote di partecipazione da esse assunte nelle singole cooperative sono di diritto trasferite senza gravame alla riserva indivisibile della cooperativa. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative nel primo triennio dalla data di erogazione del contributo di cui all'articolo 17 l'eventuale quota di riparto spettante alla societa' finanziaria e' riversata al fondo speciale di cui al medesimo articolo. ((4-bis. Le societa' finanziarie di cui al precedente articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le modalita' di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi della presente legge. Dette societa' finanziarie devono utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque titolo, delle proprie partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attivita' e iniziative comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra le riserve indivisibili))
Testo in vigore dal 1 gennaio 1997 al 4 aprile 2001
