Al fine di promuovere e favorire l'incremento della cooperazione, nell'applicazione delle leggi vigenti in materia di incentivi all'iniziativa privata nei settori dell'artigianato, della piccola industria, del commercio, le domande delle cooperative riconosciute ammissibili saranno soddisfatte con criteri di preferenza.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1679~art6 · fonte del testo