Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia effettuano secondo le norme del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, si applica il disposto dell'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, che fissa a 50 milioni il limite massimo complessivo di credito per ogni singola impresa. Tale disposto, ferme restando le norme eventualmente piu' favorevoli di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, si applica anche alle operazioni che vengono effettuate dal Credito industriale sardo.

Testo vigente dal 5 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;135~art1 · fonte del testo