Alle operazioni di credito effettuate a favore delle medie e piccole industrie dal Credito industriale sardo e dalle Sezioni e gestioni speciali degli Istituti di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, destinate al rinnovo, all'ampliamento, alla costruzione di impianti industriali ed alle operazioni di cui all'art. 4 della presente legge, nonche', a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Le agevolazioni tributarie stabilite dal primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, si estendono, in quanto applicabili, agli altri Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad eccezione delle operazioni di cui all'art. 4 della presente legge. Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso e' stipulato ai sensi della presente legge.

Testo vigente dal 5 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;135~art6 · fonte del testo