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Allo scopo di favorire la concessione dei prestiti e mutui previsti dalle leggi in vigore in materia di credito agrario ed al fine di semplificare e snellire le procedure amministrative vigenti, sono disposti:

  • 1)la comunicazione agli interessati, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, relativa all'accoglimento o meno delle domande di prestito e di mutuo entro 20 giorni dalla presentazione delle stesse;
  • 2)il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonomie rispettivamente entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente punto 1) per i prestiti ed entro 40 giorni per i mutui;
  • 3)l'erogazione da parte degli istituti di credilo dei prestiti di conduzione e di anticipazioni ai soci conferenti entro 20 giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione;
  • 4)la stipula del contratto condizionato di mutuo tra gli istituti mutuanti e i richiedenti entro 60 giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione. Il tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di conduzione e di miglioramento fondiario deve essere determinato dagli organi competenti entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Testo in vigore dal 16 luglio 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-01;403~art10 · fonte su Normattiva