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Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario che saranno autorizzati dalle regioni ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilito il limite di impegno per l'esercizio 1977 di lire 30 miliardi. Ai mutui di miglioramento fondiario di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 e quelle di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 16 luglio 1977 al 22 dicembre 2008
