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E' autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'anno 1977, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per:
- a)la concessione, a favore di cooperative e loro consorzi, con preferenza per quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute, nonche' a favore di altre associazioni comunque costituite tra produttori agricoli a titolo principale senza scopo di lucro, di contributi diretti a favorire l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensione nazionale o interregionale;
- b)la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi aventi dimensione nazionale o interregionale ed inseriti nei programmi nazionali da finanziarsi sul FEOGA - Sezione orientamento - da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilita' finanziarie;
- c)la concessione di contributi per le attivita' intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale specie per la formazione dei quadri dirigenti e la costituzione di consorzi nazionali di cooperative;
- d)la concessione a favore di consorzi nazionali di cooperative di contributi sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione; trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla conduzione e alle anticipazioni ai soci conferenti. Quando trattasi di impianti di proprieta' di enti e imprese pubblici, la cessione deve essere fatta preferibilmente agli organismi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e alla lettera a) del presente articolo 5. Al riparto delle somme di cui al primo comma del presente articolo provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni cooperative, professionali e associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le modalita' degli interventi di cui alle lettere a) e b) del citato primo comma saranno determinate di intesa tra il Ministero della agricoltura e delle foreste e le regioni interessate. Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge e' incrementato altresi' di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1977 per il versamento alle regioni delle somme spese per la concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori per l'attivita' svolta nel 1976 e nel 1977 relativa alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame e per il ripianamento dei bilanci delle associazioni stesse. Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Testo in vigore dal 16 luglio 1977 al 22 dicembre 2008
