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Fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della legge di riforma universitaria, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria hanno facolta' di conferire, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, incarichi a tempo indeterminato, sui fondi dei rispettivi bilanci, per lo svolgimento di mansioni proprie del personale non insegnante, in relazione a comprovate necessita' di funzionamento e all'incremento delle sedi d'insegnamento, della ricerca, nonche' della popolazione scolastica. Gli incarichi del personale non insegnante, escluso quello gia' in servizio alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non possono superare il limite del 30 per cento dei corrispondenti ruoli e sono conferiti, per concorso, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione. Il decreto di cui al precedente comma e' emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata emanazione del decreto, le modalita' del concorso per il conferimento degli incarichi sono deliberate dai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. I titolari degli incarichi di cui al presente articolo devono svolgere le mansioni attinenti al titolo di assunzione e non devono essere adibiti a mansioni proprie della categoria superiore. Agli stessi sono attribuiti il trattamento giuridico e quello economico iniziali stabiliti per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel conferimento degli incarichi costituisce titolo preferenziale l'assolvimento di attivita', svolte nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria e comunque retribuite. Gli incarichi conferiti sono gradualmente riassorbiti attraverso gli ampliamenti degli organici. Per l'immissione in ruolo degli incaricati si prescinde dal possesso dei requisiti relativi ai limiti di eta'.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1042~art1 · fonte su Normattiva