L'articolo 10, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Il piano regolatore generale e' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici". Dopo il penultimo comma dell'articolo 10 della legge richiamata nel comma precedente e' aggiunto il seguente comma: "Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 41-quinquies e dall'articolo 41-septies della presente legge nonche' le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso".

Testo vigente dal 3 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;291~art1 · fonte su Normattiva