L'articolo 7 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvede, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48:

  • a)alla ripartizione territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9 dei contributi previsti dal presente titolo;
  • b)alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di credito tenendo conto delle necessita' di integrazione per gli interventi gia' ammessi a contributo e per i quali i lavori non siano ancora stati iniziati;
  • c)alla definizione di una percentuale dei contributi, per ciascuna regione, da riservare ad interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167".

Testo vigente dal 3 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;291~art10 · fonte su Normattiva