Il privilegio previsto dall'articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non e' soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso. Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalita' indicate dal quarto comma dell'articolo 2762 del Codice civile, a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalita' o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 14 dicembre 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329~art6 · fonte su Normattiva