Chiunque intenda vendere con riserva di proprieta' o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprieta' al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalita' che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione Viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3.

Testo vigente dal 14 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329~art1 · fonte su Normattiva