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L'Istituto superiore di educazione fisica ha uno statuto che, salvo quanto disposto nella presente legge, determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni concernenti il trattamento economico e di quiescenza e lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Istituto dovranno essere approvate di concerto col Ministero del tesoro. Il trattamento economico del personale non potra' essere superiore a quello delle corrispondenti categorie del personale statale delle universita' e degli Istituti di istruzione superiore.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 29 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art23 · fonte del testo