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In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei contratti di formazione stipulati. Ai fini del rimborso - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile.

Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 3 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art10 · fonte su Normattiva